L'istituto bancario è responsabile civilmente dei danni recati al soggetto erroneamente segnalato in centrale rischi

Nel caso in esame la banca aveva impugnato il provvedimento con cui il Giudice aveva ordinato l'immediata cancellazione alla centrale di allarme interbancaria, senza contraddittorio. La Suprema Corte ha dichiarato la nullità del provvedimento in quanto reso da un soggetto privo di potere decisorio.
La banca è responsabile dei danni causati per illegittima segnalazione che però vanno provati con estrema cura effettuando una perizia di parte che calcolerà il danno emergente ed il lucro cessante sulla base della perdita di possibilità della società, dell'avviamento commerciale e dei mancati fatturati.