La clausola poco comprensibile per il cliente viola il principio di trasparenza e va dichiarata nulla
Il Cliente aveva sottoscritto un mutuo in euro e al fine del calcolo degli interessi veniva stabilita l'indicizzazione al franco svizzero. Secondo l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ricorre una violazione dell'articolo 4 paragrafo 2 della Direttiva 93/13/CEE recepita dal codice del consumo all'articolo 34 comma 2. Il cliente dovrà pagare il solo tasso ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico Bancario (117 TUB). I mutui che hanno come riferimento un tasso di interesse ancorato al franco svizzero, allo YEN e all'ECU sono legati ad un parametro indeterminato ed indeterminabili per cui al mutuatario potrà essere riconosciuta la differenza tra gli interessi pagati al tasso convenzionale e quelli pagati al tasso sostitutivo (legale o 117 TUB).