Per il consulente del Giudice non essendo fissato un tasso soglia per la mora non si può valutare se la mora risulta usuraria ab origine.

I primi caldi del mese di maggio provocano strani effetti ad un consulente del Giudice evidentemente accaldato a bordo lago, nella ridente cittadina di Lecco.
Il quesito del Giudice indicava di valutare, oltre ad altri aspetti, se la mora fissata in contratto risulta usuraria.
Il quesito era semplice, lineare, senza complicazioni filosofiche, non si chiedeva di calcolare il TAEG includendo la mora (calcolo che per i più risulta ostico), non si chiedeva di effettuare simulazioni complesse, ma soltanto di rilevare il tasso di mora sul contratto e di confrontarlo con il tasso soglia.
I dati contrattuali indicavano un Tasso Annuo Nominale del 3,1% ed un tasso di mora di 3 punti percentuali in più del TAN (quindi 6,1%).
Nella più assoluta tranquillità mi accingo a leggere la bozza di relazione inviata dal CTU fino a quando non mi imbatto nella seguente frase:
“Il sottoscritto, per poter rispondere al quesito, ha dovuto ricercare un tasso soglia che fosse utilizzabile per valutare se e quando gli interessi di mora siano da considerare usurari.
I ragionamenti fatti, e richiamati nei punti precedenti, riguardanti il TEGM confermano che tale tasso non può essere utilizzato come tasso-soglia in quanto il calcolo del Teg medio prescinde completamente dai tassi di mora, così come confermato dai Decreti Ministeriali e da Banca d'Italia.
Il sottoscritto ha quindi ricercato altri possibili tassi-soglia, rinvenendo esclusivamente una indagine statistica condotta nel 2002 da Banca d'Italia nella quale è stata individuata una maggiorazione, per calcolare gli interessi di mora, di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi. Tale indagine statistica non è però stata pubblicata per gli anni seguenti e non risulta, quindi, parametro riferibile ad un contratto stipulato 7 anni dopo.
Il sottoscritto ritiene, in ossequio a quanto esposto, di non poter rispondere al quesito poiché non è stato possibile individuare un tasso-soglia per valutare se i tassi di mora siano o meno usurari, e ciò in considerazione del fatto che non vi è una legge che identifichi i tassi-soglia di riferimento.
Per mera completezza di informazione si evidenzia come il metodo di calcolo degli interessi di mora indicato nel contratto di mutuo preveda di aumentare il tasso convenzionale di 3 punti percentuali”.
Impreco!!! Non ho mai avuto stima per chi vive alle spalle dei Tribunali ma qui si è superato il limite.
Il CTU butta a caso delle parole altisonanti come “ossequio”, “mera completezza” e “prescinde” per formulare quattro capoversi di idiozie pure.
Ma cerchiamo di comprendere cosa il genio della lampada volesse dire.
Il CTU indica che la Legge non prevederebbe un tasso soglia della mora ed allora si è messo alla ricerca di un idoneo tasso soglia. Nella sua ricerca il consulente non ha trovato risposta se non in un tasso soglia della mora del 2002 e quindi non può rispondere al quesito.
Tutti gli altri migliaia di CTU, sulle decine di migliaia di cause come fanno?
In pratica, il CTU, per non rispondere che il tasso soglia previsto dalla Legge era del 5,085% era inferiore al tasso di mora del 6,1%, si inventa letteralmente che il tasso soglia per la mora non esiste.
Sono oltre 10 anni che si discute in tecnica ed in giurisprudenza sul tasso soglia usura con le varie eventuali implicazioni di un tasso soglia della mora, ed il consulente del Giudice, molto a digiuno della materia, non è a conoscenza di queste diatribe?
Esistono soltanto due possibili visioni della vicenda: o il tasso soglia è quello previsto per gli interessi corrispettivi (5,085%), ipotesi maggioritaria, oppure si vorrà accedere alla interpretazione della Banca d'Italia, demolita dalla maggioranza dei Tribunali, nel quale si prevede una maggiorazione di 2,1 punti percentuali al TEGM per poi moltiplicare il tutto di 1,5 volte, ed il questo caso il tasso soglia è maggiore del tasso di mora.
In ogni caso un tasso soglia esiste.
Il CTU afferma invece che la Legge è lacunosa e che lui non può effettuare questo confronto.
E' vergognoso che esistano dei consulenti dei Tribunali che vivono su un pianeta tutto loro per poi scendere sulla terra a seminare corbellerie!!!
Dopo le puntuali e pungenti osservazioni a cura del sottoscritto, il CTU non risultato folgorato sulla via di Damasco, liquida in due righe le mie osservazioni, nella sua relazione definitiva, con la seguente frase.
“Preso atto delle sopra riportate osservazioni, il sottoscritto CTU conferma e ribadisce quanto contenuto nella Relazione di consulenza tecnica, senza modificare il proprio giudizio”.
Io dal canto mio continuo a definirti un idiota!!!
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Commenti
Inviato da Di Donna Antonino (non verificato) il Mer, 27/09/2017 - 18:09 Collegamento permanente
E' possibile avere il numero della sentenza
Inviato da webmaster il Gio, 28/09/2017 - 15:09 Collegamento permanente
Buongiorno Sig. di Donna,
Inviato da Di Donna Antonino (non verificato) il Ven, 29/09/2017 - 15:01 Collegamento permanente
Sentenza simile su Milano
Inviato da Mas (non verificato) il Gio, 28/09/2017 - 17:38 Collegamento permanente
Forse, e dico forse, il CTU è
Inviato da webmaster il Ven, 29/09/2017 - 18:13 Collegamento permanente
In questa materia ormai non
Inviato da Antonino (non verificato) il Ven, 29/09/2017 - 20:37 Collegamento permanente
"Amici degli amici"
Inviato da webmaster il Lun, 02/10/2017 - 08:29 Collegamento permanente
Condivido quanto detto. Sui
Inviato da Mas (non verificato) il Gio, 12/10/2017 - 11:56 Collegamento permanente
@Antonino
Inviato da Antonino (non verificato) il Sab, 07/10/2017 - 11:09 Collegamento permanente
Chi avverte i CTU di Lecco e di Milano??
Inviato da webmaster il Mar, 10/10/2017 - 08:17 Collegamento permanente
Invito alla lettura
Inviato da Antonino (non verificato) il Mar, 10/10/2017 - 08:42 Collegamento permanente
Scusami, ma non avevo visto
Inviato da Luigi (non verificato) il Gio, 19/07/2018 - 12:26 Collegamento permanente
Deontologia e c.p.c.?? (Tralasciando il c.p. ...)
Inviato da webmaster il Gio, 19/07/2018 - 17:39 Collegamento permanente
"Sviste" non casuali
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