Usura sui mutui: consulenza tecnica effettuata da un CTU del Tribunale di Lecco.

Per il consulente del Giudice non essendo fissato un tasso soglia per la mora non si può valutare se la mora risulta usuraria ab origine.

Usura sui mutui: consulenza tecnica effettuata da un CTU del Tribunale di Lecco.

I primi caldi del mese di maggio provocano strani effetti ad un consulente del Giudice evidentemente accaldato a bordo lago, nella ridente cittadina di Lecco.
Il quesito del Giudice indicava di valutare, oltre ad altri aspetti, se la mora fissata in contratto risulta usuraria.

Il quesito era semplice, lineare, senza complicazioni filosofiche, non si chiedeva di calcolare il TAEG includendo la mora (calcolo che per i più risulta ostico), non si chiedeva di effettuare simulazioni complesse, ma soltanto di rilevare il tasso di mora sul contratto e di confrontarlo con il tasso soglia.
I dati contrattuali indicavano un Tasso Annuo Nominale del 3,1% ed un tasso di mora di 3 punti percentuali in più del TAN (quindi 6,1%).

Nella più assoluta tranquillità mi accingo a leggere la bozza di relazione inviata dal CTU fino a quando non mi imbatto nella seguente frase:

“Il sottoscritto, per poter rispondere al quesito, ha dovuto ricercare un tasso soglia che fosse utilizzabile per valutare se e quando gli interessi di mora siano da considerare usurari.
I ragionamenti fatti, e richiamati nei punti precedenti, riguardanti il TEGM confermano che tale tasso non può essere utilizzato come tasso-soglia in quanto il calcolo del Teg medio prescinde completamente dai tassi di mora, così come confermato dai Decreti Ministeriali e da Banca d'Italia.

Il sottoscritto ha quindi ricercato altri possibili tassi-soglia, rinvenendo esclusivamente una indagine statistica condotta nel 2002 da Banca d'Italia nella quale è stata individuata una maggiorazione, per calcolare gli interessi di mora, di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi. Tale indagine statistica non è però stata pubblicata per gli anni seguenti e non risulta, quindi, parametro riferibile ad un contratto stipulato 7 anni dopo.

Il sottoscritto ritiene, in ossequio a quanto esposto, di non poter rispondere al quesito poiché non è stato possibile individuare un tasso-soglia per valutare se i tassi di mora siano o meno usurari, e ciò in considerazione del fatto che non vi è una legge che identifichi i tassi-soglia di riferimento.

Per mera completezza di informazione si evidenzia come il metodo di calcolo degli interessi di mora indicato nel contratto di mutuo preveda di aumentare il tasso convenzionale di 3 punti percentuali”.

Impreco!!! Non ho mai avuto stima per chi vive alle spalle dei Tribunali ma qui si è superato il limite.

Il CTU butta a caso delle parole altisonanti come “ossequio”, “mera completezza” e “prescinde” per formulare quattro capoversi di idiozie pure.

Ma cerchiamo di comprendere cosa il genio della lampada volesse dire.
Il CTU indica che la Legge non prevederebbe un tasso soglia della mora ed allora si è messo alla ricerca di un idoneo tasso soglia. Nella sua ricerca il consulente non ha trovato risposta se non in un tasso soglia della mora del 2002 e quindi non può rispondere al quesito.

Tutti gli altri migliaia di CTU, sulle decine di migliaia di cause come fanno?

In pratica, il CTU, per non rispondere che il tasso soglia previsto dalla Legge era del 5,085% era inferiore al tasso di mora del 6,1%, si inventa letteralmente che il tasso soglia per la mora non esiste.

Sono oltre 10 anni che si discute in tecnica ed in giurisprudenza sul tasso soglia usura con le varie eventuali implicazioni di un tasso soglia della mora, ed il consulente del Giudice, molto a digiuno della materia, non è a conoscenza di queste diatribe?
Esistono soltanto due possibili visioni della vicenda: o il tasso soglia è quello previsto per gli interessi corrispettivi (5,085%), ipotesi maggioritaria, oppure si vorrà accedere alla interpretazione della Banca d'Italia, demolita dalla maggioranza dei Tribunali, nel quale si prevede una maggiorazione di 2,1 punti percentuali al TEGM per poi moltiplicare il tutto di 1,5 volte, ed il questo caso il tasso soglia è maggiore del tasso di mora.

In ogni caso un tasso soglia esiste.

Il CTU afferma invece che la Legge è lacunosa e che lui non può effettuare questo confronto.

E' vergognoso che esistano dei consulenti dei Tribunali che vivono su un pianeta tutto loro per poi scendere sulla terra a seminare corbellerie!!!

Dopo le puntuali e pungenti osservazioni a cura del sottoscritto, il CTU non risultato folgorato sulla via di Damasco, liquida in due righe le mie osservazioni, nella sua relazione definitiva, con la seguente frase.
“Preso atto delle sopra riportate osservazioni, il sottoscritto CTU conferma e ribadisce quanto contenuto nella Relazione di consulenza tecnica, senza modificare il proprio giudizio”.
Io dal canto mio continuo a definirti un idiota!!!

Il presente articolo costituisce una libera interpretazione dell’Autore basata sulla propria esperienza professionale della materia.
Esso non può intendersi quale parere legale. Per qualsiasi approfondimento si invita a rivolgersi ad un legale esperto in diritto bancario per gli approfondimenti del caso.
L'articolo deve essere letto con riferimento alla sua data di redazione in quanto la materia è soggetta a continue e difformi interpretazioni giurisprudenziali.

 

Questo articolo è stato scritto per tutte le tipologie di pubblico. Di seguito è possibile trovare altri articoli che trattano lo stesso argomento.

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Commenti

Buona sera, la vicenda è molto interessante, come posso reperire la sentenza?? Vorrei conoscere il nome del CTU, che non è in grado di leggere i decreti dei tassi soglia. Forse non gli hanno spiegato che i TEGM sono divisi per categoria di operazione e non per tipologia d'interesse. Grazie Di Donna Antonino

Buongiorno Sig. di Donna, purtroppo siamo ancora in fase di CTU e la sentenza non è ancora stata emessa. Si tenga in contatto con il sito per rimanere aggiornato sulla vicenda.

Volevo segnalarVi il Tribunale di Milano non è nuovo a questa "interpretazione", esiste già un precedente di cui non sono riuscito a reperire una copia della sentenza: "il tasso moratorio, nominale o effettivo, non possa essere sottoposto a una verifica dell'usura, e ciò in ragione della mancata rilevazione da parte del Ministero delle finanze di un TEGM specifico per gli interessi di mora" (cfr. Trib. di Milano, n. 2966/2017, 14 marzo 2017).

Forse, e dico forse, il CTU è solamente "l'amico dell'amico". Come diceva qualcuno che se ne intendeva, a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina. Mi sembra che una bella ricusazione del CTU ci stia tutta, inoltre valuterei anche una bella denuncia per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale perché quando si ha una sfacciataggine simile non si può far finta di niente.

Non condivido!!!! Può succedere che la forza economica di determinati soggetti possa deviare qualche decisione, ma il problema principale è che la materia è complessa. Ho letto decine di decisioni ABF e decine si sentenze di tribunali italiani e penso che il 90% degli avvocati ed dei giudici hanno una maturità classica/umanistica quindi sono ermetici ai numeri e alla matematica, i CTU sono molto spesso Commercialisti che non sono preparatissimi in matematica finanziaria, infatti le CTU dei contenziosi sui conti correnti danno quasi sempre ragione al cliente(partita doppia, frazione e algebra), quelle su mutui e finanziamenti sono una roulette russa(algoritmi di matematica finanziaria); a questo dobbiamo aggiungerci che avvolte il consulente di parte sbaglia i calcoli, inventa le formule, e l' avvocato sbaglia la citazione , le richieste e richiama a sentenze a caso. Se la banca ha sbagliato, se il nostro CTP sà fare i calcoli e il nostro avvocato espone in modo chiaro e corretto i fatti, sarà difficile che un CTU possa fare certe affermazioni e che un Giudice ci respinga le richieste. Vi invito a leggere la Decisione ABF N. 1812 del 23 febbraio 2017, la mora è usuraia ma nessuno l'ha fatto notare al collegio di Roma, il reclamo è basato su una folle maxi sommatoria di tutti i numeri contenuti nel contratto, se questo povero cristo finisce davanti ad un giudice con questa "teoria" si becca la lite temeraria. Questo finanziamento/mutuo ha il SOLO tasso di mora oltre TSU e quindi rispecchia in pieno la famosa decisione 350/2013

Condivido quanto detto. Sui mutui e' un terno al lotto, molto anche perché si sbagliano i calcoli, vedi sommatoria dei tassi, ma anche perché esiste un problema di tenuta del sistema bancario.... e qualcuno tenta di salvaguardarlo, in barba alla legge. Non mi faccia aggiungere altro.

Riporto direttamente dall'articolo del Dott. Giansalvo: "In pratica, il CTU, per non rispondere che il tasso soglia previsto dalla Legge era del 5,085% era inferiore al tasso di mora del 6,1%, si inventa letteralmente che il tasso soglia per la mora non esiste." Mi sembra che ogni commento sia superfluo.

Buongiono, che coincidenza!!!!!! Cassazione Civile, Sez. VI: La Suprema Corte con ordinanza n. 23192 del 4 10 2017 ha precisato che l’usura originaria del tasso di mora comporta la gratuità dell’intero rapporto di credito ex art. 1815. http://www.delittodiusura.it/website/data/cassazione%20civile/cassazione_civile_sez._filtro_sesta-prima_4_ottobre_2017_n._23192.pdf QUINDI ESISTE IL TSU PER IL TASSO DI MORA!!!!!!!!!!!!!!!!!

La invitiamo a leggere anche l'articolo del nostro blog sull'ordinanza da lei richiamata: https://www.studiogiansalvo.it/blog/ordinanza-cassazione-n-23192-17-se-mora-in-contratto-maggiore-del-tasso-soglia-si-applicano-zero-interessi

Evito giudizi personali, anche perché anche io, da CTU, posso aver commesso errori, MA: 1) consapevole dell'importanza che riveste una c.t.u., ho impiegato ogni volta ore ed ore a documentarmi e ricercare materiale (di dottrina e giurisprudenza) su ogni aspetto sollevato o sollevabile nella c.t.u.; 2) nei casi in cui uno dei c.t.p. mi sollevava dubbi su di una mia interpretazione e me ne avallava un'altra, anche se non ero d'accordo evidenziavo quale sarebbe stato il risultato della c.t.u. qualora il giudice avesse voluto aderire a quella interpretazione piuttosto che alla mia. L'esperienza che illustri in questo articolo è semplicemente "agghiacciante". MI DOMANDO: le regole deontologiche a cui siamo soggetti (mi riferisco nel mio caso all'ODCEC)?? L'art.64 del c.p.c. (relazione palesemente incompleta e quindi inutile oppure viziata da grossolani errori materiali e/o di concetto)?? Nelle eventuali/possibili fattispecie di reato previste dal codice penale non mi addentro poiché non è il mio campo....

Gentile Dottore, la ringraziamo del suo commento. Quello che sostiene lo ritengo corretto e condivisibile. Su alcuni temi scottanti credo che le "sviste" non siano casuali, considerando anche che l'orientamento delle Cassazioni sul tema è ormai univoco.

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