Usura sui mutui: Cassazione civile del 6 marzo 2017, n. 5598 sancisce per la verifica dell'usura l'irrilevanza dell'applicazione in concreto.

La recentissima Cassazione numero 5598 del 2017 ha statuito due importanti principi in tema di usura sui mutui. Si confida che a fronte dei chiarimenti della Suprema Corte i giudici di merito smettano di pronunciarsi sul tema in palese contrasto con i principi di diritto affermati sul punto – ancora una volta – dagli Ermellini.

In merito alla usura originaria sui mutui ci sono, come sappiamo, numerosi orientamenti. I Tribunali italiani sembrano essere cellule cancerogene impazzite dove ognuno dice la sua: interpretazioni diverse, contraddittorie e contrarie ai principi della Cassazione.

Nel presente articolo non si entrerà nel merito della ormai famosa Cassazione Civile numero 350 del 2013, ma andremo a cercare di comprendere cosa stabilisce la recentissima ordinanza di Cassazione Civile, Sezione VI, del 6/3/17, numero 5598, analizzando come questa Cassazione differisce rispetto ad alcune interpretazioni di Giudici di merito (prendiamo ad esempio le interpretazioni seguite dal Tribunale di Padova, giudice Bertola, nella sentenza del Tribunale di Padova del 06 aprile 2017 sentenza numero 17391).

Cosa stabilisce la Cassazione Civile numero 5598 del 6 marzo 2017?

Sono due i principi enunciati: il primo esposto chiaro ed incontrovertibile, il secondo esposto tra le righe, quasi sottovoce, ma di portata ad avviso dello scrivente molto più rilevante del primo.

Il primo principio chiarisce quanto la giurisprudenza di merito aveva già esposto in via maggioritaria, vale a dire che l'articolo 1 della Legge 108 del 1996, il quale prevede la fissazione di un tasso soglia usura, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori.

La conclusione che possiamo trarre è che sia il tasso corrispettivo, che il tasso moratorio, soggiaciono alle medesime norme anti usura di cui alla Legge 108/96 e che esiste un solo tasso soglia usura (in merito ai mutui), valido sia per gli interessi corrispettivi che per gli interessi moratori. Pertanto, a nulla rilevano, le istruzioni della Banca d'Italia che individuerebbero un diverso tasso soglia per gli interessi di mora ottenuto maggiorando di 2,1 punti percentuali il TEGM per gli interessi corrispettivi ed il tutto moltiplicato per una volta e mezzo se stesso.

Riportando le parole della Cassazione in oggetto: "è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. l della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324)".

La citata Cassazione prosegue affermando altresì che "ha errato, allora, il tribunale (riferendosi alla Corte di Appello) nel ritenere in maniera apodittica che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso".

In questo secondo passaggio si trae un ulteriore principio ancora più dirompente per i mutuatari, ossia che a nulla rileva il superamento del tasso soglia in concreto. Se il tasso di mora supera la soglia di usura alla pattuizione, e per tasso soglia di usura si intende quello degli interessi corrispettivi, il contratto è in usura pattizia e (conseguentemente, applicando le norme) la clausola che pattuisce gli interessi è nulla. Non importa se il rapporto si sia sviluppato nella sua fase patologica con l'applicazione della mora. Non interessa andare a valutare se la mora applicata al rapporto sia tale da mandare il rapporto in usura (considerando il TAEG (Tasso annuo effettivo Globale) o TIR (Tasso interno di rendimento) del rapporto).

L'orientamento di alcuni tribunali rispetto ai principi enunciati da questa Cassazione

Analizzati i due principi della Cassazione in oggetto vediamo cosa stabiliscono alcuni giudici di Merito di alcuni Tribunali (ad esempio Padova, Torino, Udine).

In concreto, nel presente articolo analizzeremo la sentenza del Tribunale di Padova del 6 aprile 17, n. 17391, Giudice Bertola.

In estrema sintesi il Dott. Bertola sostiene che, mentre per gli interessi corrispettivi si può valutare l'usura originaria a prescindere dallo sviluppo che lo stesso abbia avuto nel corso del contratto, in merito invece agli interessi moratori si debba andare a valutare come tale tasso si sviluppa nel concreto nel corso del rapporto. A sostegno della sua tesi si addentra in questioni matematiche adducendo che potrebbe accadere che il ritardo nell'adempimento sia pari ad un giorno solo e, potrebbe accadere, che l'importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso, avendo 89 su 90 giorni in regolare ammortamento.

In pratica tale orientamento è lo stesso del Tribunale di Udine (senz'altro, ad avviso di chi scrive, il Giudice Massarelli è il più illuminato tra i Giudici di merito che si sono confrontati con la materia) che afferma la necessità di andare a calcolare il TAEG seguendo l'ipotesi peggiore per il mutuatario (quella per la quale si pagano i soli interessi di mora e mai gli interessi corrispettivi – sulla scia delle teorie del Dott. Marcelli – noto consulente in materia bancaria), ma con una aggiunta.
Mentre per il Dott. Massarelli basterebbe solo una ipotesi (uno dei possibili sviluppi del piano di ammortamento), per il Dott. Bertola si dovrebbe andare a vedere il caso concreto. Analizzare quello che si è verificato concretamente (in senso analogo anche il Tribunale di Torino, Dott. Astuni).

Usura, reato di pericolo

Ma l'usura non è un reato di pericolo?(questo almeno pare leggersi suoi manuali di diritto penale).

La Legge 108/96 non parlava di promessa di interessi usurari?

Fino ad oggi tale assunto, pur se giuridicamente sostenibile, rimaneva privo di un precedente giurisprudenziale importante.
L'ordinanza della Cassazione Civile numero 5598 del 6 marzo 2017 sembrerebbe chiarire tale aspetto, indicando che a nulla rileva il superamento della soglia in concreto.
Sicuramente la Cassazione in oggetto darà spazio a numerose interpretazioni che, per tornare alla metafora iniziale, produrranno altre cellule tumorali speriamo non così impazzite da sopprimere il corpo ospitante, e staremo a vedere come proveranno i nostri eroi a contraddire altri dettami della Cassazione favorevoli all'utente bancario.

Il presente articolo costituisce una libera interpretazione degli Autori basata sulla propria esperienza professionale in materia. Esso non può intendersi quale parere tecnico / legale. Per qualsiasi approfondimento e/o parere si invita a rivolgersi direttamente allo studio. L'articolo deve essere letto con riferimento alla sua data di redazione in quanto la materia è soggetta a continue e mutevoli interpretazioni giurisprudenziali. Si declina ogni responsabilità riguardo l'utilizzo improprio che si farà dell'articolo.

© Studio Giansalvo Copyright - riproduzione vietata.