Come capire se la fideiussione bancaria sia nulla alla luce della Cassazione Civile del 2 dicembre 2017, n. 29810.

La Cassazione Civile n. 29810 del 2 dicembre 2017 ha statuito la nullità delle fideiussioni bancarie rilasciate sui moduli conformi alle Condizioni Generali proposte dalle Banche.
Nel corpo di questo articolo cercheremo di comprendere quali potrebbero essere le conseguenze di tale Ordinanza e come tale interpretazione potrebbe essere “utilizzata” dagli utenti bancari per potersi difendere dalla pretese della Banca.

Cosa è una fideiussione bancaria e una fideiussione omnibus?

La banca, per concedere un prestito ad una azienda oppure ad un privato, il più delle volte chiede la garanzia di un terzo.
Se è un’azienda a chiedere un prestito (ad esempio una Srl) nella quasi totalità dei casi la Banca richiede la garanzia dei soci, di modo che, nell’eventualità la società, vale a dire l’obbligato principale, non paghi il debito, il pagamento potrà essere richiesto dalla Banca ai terzi garanti (magari gli unici soggetti dotati di beni aggredibili). Con la fideiussione, pertanto, la Banca si tutela poiché affianca, al debitore principale, altri soggetti terzi, cui chiedere il pagamento in caso di inadempimento del debitore principale.
Le banche di solito fanno sottoscrivere ai garanti le c.d. fideiussioni omnibus in cui la garanzia prestata non è per un singolo debito ma per tutti i debiti presenti e futuri del debitore principale.

Cosa ha stabilito la Cassazione Civile n. 29810 del 2 dicembre 2017 in merito alle fideiussioni?

La Cassazione n. 29810 ha dichiarato illegittime le clausole 2, 6 e 8 dei modelli di fideiussione dell’Associazione Bancaria Italiana che devono considerarsi nulle per violazione dell’art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), trattandosi di clausole che “trasformano” la fideiussione nel cosiddetto contratto autonomo di garanzia. Questi articoli in sostanza stabiliscono che i garanti devono rispondere dei debiti dei loro garantiti senza limitazioni di tempo e senza poter opporre loro la nullità del debito in questione e anche nel caso in cui la Banca dovesse restituire al suo cliente quanto aveva pagato illegittimamente.

Quali sono i riflessi della Cassazione Civile n. 29810 del 2 dicembre 2017?

La sentenza non ha indicato se trattasi di nullità assoluta o nullità relativa e si sono creati due distinti orientamenti; taluni affermano che qualora sussista la nullità a monte dell’intesa anticoncorrenziale, essa sia assoluta e si riverberi sul contratto di fideiussione a valle travolgendolo; altri affermano che il contratto a valle rimane valido, che la nullità colpisca soltanto le clausole frutto dell’intesa vietata e possa essere fatta valere solo dal garante e non da tutti i soggetti.
In parole semplici, qualora fosse accolta la prima tesi, quella della nullità assoluta a valle, questo avrebbe effetti dirompenti sul sistema bancario in quanto il fideiussore si potrebbe opporre alle esecuzioni ed ai decreti ingiuntivi delle banche invocando tale nullità ed addirittura potrebbe anche agire lamentando i danni derivanti da una illegittima segnalazione in centrale rischi.
Il fideiussore potrebbe inoltre tentare – attesa anche l’attuale incertezza giurisprudenziale sul punto – di rimodulare le fideiussioni nulle con gli istituti bancari al fine di limitare i beni dati a garanzia del debito contratto dal debitore principale.

Come si può provare se la fideiussione bancaria sia nulla?

In primo luogo un occhio esperto dovrà verificare se il contratto di fideiussione sottoscritto contempli quegli articoli contenuti nei modelli di fideiussione dell’Associazione Bancaria Italiana che devono considerarsi nulli e qualora lo siano proporre azione di nullità della fideiussione.
Il team di legali che collabora con lo Studio Giansalvo analizza le fideiussioni bancarie per capire se c’è la possibilità di poter invocare la nullità e opporsi ai decreti ingiuntivi delle banche oppure rinegoziare fideiussioni “più eque”.

Il presente articolo costituisce una libera interpretazione degli Autori basata sulla propria esperienza professionale in materia. Esso non può intendersi quale parere tecnico / legale. Per qualsiasi approfondimento e/o parere si invita a rivolgersi direttamente allo studio. L'articolo deve essere letto con riferimento alla sua data di redazione in quanto la materia è soggetta a continue e mutevoli interpretazioni giurisprudenziali. Si declina ogni responsabilità riguardo l'utilizzo improprio che si farà dell'articolo.

© Studio Giansalvo Copyright - riproduzione vietata.