Inclusione costo polizza assicurativa nel calcolo del TEG. Le istruzioni della Banca d'Italia non sono vincolanti per l'autorità giurisdizionale

La disposizione di cui all'articolo 644 del codice penale prevede che nella determinazione del tasso di interesse usurario debba tenersi conto di tutte le spese collegate alla erogazione del credito, per cui non vi sono dubbi che il costo della polizza assicurativa sia connesso alla erogazione del credito qualora la stipula della polizza sia contestuale alla erogazione del finanziamento, con la precisazione che, a tal fine, non ha rilievo la circostanza che la polizza venga contratta per autonoma scelta del soggetto finanziato, in quanto il dettato normativo non fa alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui la polizza sia obbligatoria e quella in cui sia, invece, facoltativa.

Si deve, poi, ricordare che l'interpretazione dell'articolo 644 citato prescinde dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, le quali, non avendo natura di fonti normative, non sono vincolanti per l'autorità giurisdizionale.