Contratti derivati. Obbligo informativa dei rischi
La Banca è tenuta ad informare adeguatamente i criteri in merito ai rischi della sottoscrizione di un contratto derivato, esplicitando inoltre le commissioni ed i costi legati a tale operazione. Infatti, è considerato presupposto necessario la conoscenza delle parti di tutti gli elementi in concreto suscettibili di influire sui contenuti aleatori al momento della stipulazione del contratto. In mancanza di tale requisito, si può configurate un inadempimento di oneri informativi da parte dell'intermediario finanziario.
Si consideri che la maggior parte dei contratti derivati almeno fino al 2011 non prevedono mai la indicazione dei costi legati alla operazioni. Tali costi risultano essere occulti al cliente.