Il mediatore
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.
Mediazione obbligatoria
Dal 21 marzo 2011 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di:
- diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Procedimento di mediazione
La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.
Durata della mediazione
Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni.
La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.
Esito della mediazione
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
Proposta del mediatore
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.
Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede.
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.
Spese della mediazione
Le spese di avvio della mediazione sono in misura fissa e sono pari ad euro:
- 48,80 euro (iva inclusa) per le liti di valore fino ad euro 250.000,00;
- 97,60 euro (iva inclusa) per le liti di valore superiore ad euro 250.000,00;
Le spese in caso di successo della mediazione cambiano da organismo ad organismo.
Agevolazioni fiscali
Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.