ANATOCISMO BANCARIO: APPROFONDIMENTI e FAQ

L'anatocismo bancario spiegato punto per punto. Le risposte alle domande che ci vengono poste quotidianamente.

la banca preleva l'indebito anatocismo bancario

Il termine "anatocismo" deriva dal greco anatokismós (composto di ana- «sopra, di nuovo» e tokismós «usura») ed in parole semplici con tale termine si intende la produzione di interessi da altri interessi anche se non ancora scaduti. La banca ad esempio effettua sul conto corrente la capitalizzazione trimestrale degli interessi trasformando il tasso di interesse semplice in tasso di interesse composto. Il correntista così pagherà un interesse che sarà di qualche decimo di punto superiore al tasso nominale indicato.

La prassi anatocistica è regolata dall'articolo 1283 del codice civile il quale prevede che “in mancanza di usi contrari, gli interessi possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Le banche, sui conti correnti, hanno tenuto fino al secondo trimestre 2000,un atteggiamento illegittimo, come indicato da sentenze di Cassazione, in quanto prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista e al contempo la capitalizzazione annuale degli interessi a credito dello stesso. Tale prassi porta a far lievitare il tasso di interesse: perché gli stessi interessi diventano produttori di interessi, ovvero sugli interessi si applicano altri interessi. Questo approccio è cambiato dal secondo trimestre del 2000 e le banche hanno cominciato ad applicare la pari periodicità di capitalizzazione sugli interessi debitori e sugli interessi creditori.

Lo Studio Giansalvo è stato uno dei primi studi di consulenza fin dagli inizi del 2000 ad effettuare le perizie per la ripetizione degli interessi anatocistici contribuendo notevolmente con la propria assistenza al consolidarsi della giurisprudenza.

Per non dilungarci in disquisizioni tecniche e per maggiore chiarezza cercheremo di rispondere alle domande su questo argomento così come ci vengono poste tutti i giorni dai clienti, usando un linguaggio il più possibile comprensibile all'utente bancario.

Quando conviene recuperarlo?

L'anatocismo è stato applicato dalle banche sui conti correnti e sui mutui.

Conviene sicuramente recuperarlo sui conti correnti affidati quantomeno di 5.000 euro per almeno 5-6 anni prima del 2000. Per i mutui conviene recuperarlo quando sono stati pagati interessi di mora almeno per un valore di euro 20.000.

Naturalmente questi dati vengono fuori dalle statistiche effettuate dallo studio su oltre 18.000 perizie di parte effettuate dai primi anni del 2000 ad oggi, ma ci sono casi in cui i clienti hanno voluto recuperare le somme per anatocismo anche per importi bassi soltanto per una questione di principio.

Quanti anni indietro si può andare?

L'anatocismo sui conti correnti è stato applicato indistintamente da tutti gli istituti di credito su tutti i conti correnti affidati fino al secondo trimestre del 2000. Per il recupero di dette somme si può andare indietro fino al 1952, a patto che il rapporto di conto corrente sia rimasto lo stesso dall'apertura alla chiusura, che non deve essere stata effettuata prima di 10 anni fa. In merito alla chiusura il discorso è più complesso e lo vedremo in seguito. Anche qualora il conto abbia cambiato numerazione per fusione o acquisizione bancaria o per cambio di filiale l'importante è che si provi contabilmente il giroconto tra un rapporto ed un altro. Ad esempio, se un conto corrente è stato chiuso in una data X e nelle stessa data X è stato aperto un altro conto, con il giroconto del saldo dal conto corrente precedente a quello “nuovo”, vi sarà collegamento tra i due conti.

Per tutti i rapporti di conto corrente aperti prima del secondo trimestre 2000 è stata applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la capitalizzazione annuale degli interessi attivi.

Per cui se hai un conto corrente aperto prima del 2000, fai analizzare il tuo rapporto e verifica la convenienza ad effettuare una causa per recuperare gli interessi illegittimamente addebitati.

Rapporto tra anatocismo bancario e usura.

Spesso sono posti spesso sotto la stessa voce ma sono due cose completamente distinte. L'unico legame che li accomuna è la correlazione del tasso usurario come onere da inserire nel Tasso Effettivo Globale (TEG).
Secondo alcune teorie, che non trovano ad oggi spazio nella giurisprudenza se non in qualche caso isolato, l'usura sul conto corrente comporterebbe l'aumentare del TEG applicato sul rapporto di conto corrente. In parole povere l'usura diventa un elemento di costo da inserire nel TEG. Come influisce l'usura sul TEG? Il TEG viene calcolato rapportando tutti gli oneri legati alla erogazione del credito (interessi, commissioni di massimo scoperto e spese) ai numeri debitori che altro non sono che la espressione computistica del capitale prestato. La teoria suddetta vuole che, qualora la banca abbia applicato al correntista interessi usurari, i numeri debitori saranno più bassi di quelli calcolati dalla banca visto che l'usura comporta, ai sensi dell'articolo 1815 del codice civile, l'azzeramento degli interessi nel trimestre usurario.

Tale prassi ad avviso dello studio non è corretta e non trova giustificazione nella giurisprudenza.

Calcolo dell'anatocismo bancario: un esempio.

Per spiegare in modo semplice cosa è l'anatocismo, abbiamo esposto un esempio pratico nel nostro Blog, in cui supponiamo di analizzare un conto corrente con fido dal 1 trimestre 1999 al quarto trimestre 2000 evidenziando gli effetti della capitalizzazione trimestrale attuata nei calcoli effettuati dalla banca. Nell'esempio numerico, ricalcolando il rapporto al netto della capitalizzazione trimestrale, si mette subito in evidenza come il capitale effettivo su cui andrebbero calcolati gli interessi è notevolmente più basso di quello calcolato dalla banca. Dall'esempio esposto nel Blog, inoltre, si evince che, per come si sviluppa, esso abbia un effetto esponenziale, pertanto non ha alcun senso fare un calcolo di sue anni per valutare la convenienza di agire.

Può cadere in prescrizione?

Il diritto di ripetere l'anatocismo si prescrive in 10 anni dalla chiusura del conto. In realtà dopo la sentenza di cassazione civile a Sezioni Unite numero 24418 del 2010 è stato introdotto un principio diverso e di difficile comprensione per i non addetti ai lavori: quello delle rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, principio già noto nelle revocatorie bancarie. Si considerano prescritti pertanto gli interessi coperti da rimesse solutorie avute anni prima della interruzione della prescrizione.
In linea generale, per evitare di complicare il discorso, vale il seguente principio di massima: è possibile recuperare l'anatocismo per i conti correnti affidati, chiusi non più tardi di 10 anni prima della domanda giudiziale o della lettera interruttiva della prescrizione.

Le sentenze di cassazione e la giurisprudenza.

Le tre sentenze della Suprema Corte di rilievo sulla illegittimità dell'anatocismo bancario sono le seguenti:

  • sentenza di cassazione numero 2374 del 16 marzo 1999
    è la prima sentenza della Cassazione che dichiara l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Come indicato dall'articolo 1283 del codice civile, la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi è prevista solo per alcuni casi. La sentenza stabilisce il seguente principio: è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 della Legge 17 febbraio 1992 numero 154 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, perché essa si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria e interviene anteriormente alla scadenza degli interessi;
  • sentenza di cassazione civile a sezioni unite del 4 novembre 2004 numero 21095
    nella quale si ribadisce la non attualità di un uso normativo di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista;
  • sentenza di cassazione civile a sezioni unite del 2 dicembre 10 numero 24418
    che oltre ad altri principi sulla prescrizione vieta ogni forma di anatocismo stabilendo che, né la banca, né il giudice possono applicare una capitalizzazione diversa da quella finale.

Anatocismo e vizi nei contratti bancari.

L'applicazione degli interessi su interessi non è l'unico vizio rilevabile nei contratti bancari ed in alcuni casi nemmeno quello che incide maggiormente in termini economici nelle tasche dell'utente bancario.
Ci sono altri aspetti di rilievo nel contenzioso bancario che possono essere ricondotti alle seguenti fattispecie:

  • applicazione di interessi non determinati o determinabili che comporta, qualora il contratto bancario non presenti un tasso di interesse ben definibile, il ricalcolo del rapporto al tasso sostitutivo: tasso di interesse legale per i rapporti aperti ante luglio 1992, e tasso ai sensi del articolo 117 TUB (testo unico bancario) per i rapporti aperti dopo tale data;
  • applicazione della commissione di massimo scoperto la quale viene riconosciuta nulla per difetto di causa dalla stragrande parte dei Tribunali Italiani;
  • applicazione di spese non pattuite;
  • applicazione di interessi da usura sia alla pattuizione (usura contrattuale o originaria) che durante lo svolgimento del rapporto (usura sopravvenuta). Tale indebito comporta a seconda dei casi o l'applicazione di zero interessi per tutto il rapporto, ai sensi dell'articolo 1815 del codice civile o l'azzeramento degli interessi per il periodo in usura.

Ultime novità e le ultime sentenze. Il Tribunale di Milano.

La sentenza di Cassazione Civile numero 9127/2015 del 6 maggio 2015 ha confermato quanto previsto dalle precedenti pronunce dichiarando illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi e affermando che non è possibile nemmeno la capitalizzazione annuale degli interessi.

L'anatocismo bancario, in sostanza, è completamente arbitrario.

In realtà la "fine dell'anatocismo" era stato disposto dalla Legge 147/2014 (legge di stabilità del 2014) che ha modificato il Testo Unico Bancario ponendo definitivamente fine alla prassi dell'applicazione degli interessi sugli interessi. Tuttavia il legislatore aveva subordinato l'entrata in vigore della disposizione ad apposita regolamentazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio), ma le recenti pronunce del Tribunale di Milano del 25 marzo 2015 e del 3 aprile 2015 hanno sostenuto che l'anatocismo è illegittimo indipendentemente dalle delibere del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio.

Visto quanto indicato dalle sentenze di merito del 2015 si deduce che l'anatocismo non potrà essere applicato nemmeno dal 2014 in poi.

L'anatocismo dopo il 2000 è recuperabile?

Secondo parte della giurisprudenza dopo il 2000 è recuperabile qualora il conto corrente sia stato aperto prima del secondo trimestre del 2000 e qualora non ci sia un contratto, correttamente sottoscritto dal correntista, che pattuisca la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori. Tale tesi muove dall'assunto per cui l'introduzione della capitalizzazione trimestrale come da delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 09 febbraio 2000 ha peggiorato le condizioni economiche del rapporto e, le condizioni peggiorative per la clientela devono essere sottoscritte dalla stessa.

Per essere chiari si può recuperare l'anatocismo:

  • su tutti i rapporti di conto corrente aperti prima del 9 febbraio 2000;
  • su tutti i rapporti di conto corrente aperti prima del 9 febbraio 2000 anche per la quota di anatocismo prodotta dal 2000 in poi qualora non sia stato sottoscritto un nuovo contratto di conto corrente che pattuisce la pari periodicità di capitalizzazione;
  • su tutti i rapporti post 2000 qualora non ci sia un contratto che pattuisca la pari periodicità di capitalizzazione;
  • su tutti i rapporti di conto corrente dal 2014 in poi secondo le ultime sentenze di merito del Tribunale di Milano.

La legislazione di riferimento.

L'anatocismo è regolato dall'articolo 1283 del codice civile il quale prevede che “in mancanza di usi contrari, gli interessi possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Pertanto la produzione di interessi dagli interessi è vietato come indicato anche dalle seguenti pronunce di Cassazione:

  • sentenza di cassazione numero 2374 del 16 marzo 1999;
  • sentenza di cassazione civile a sezioni unite del 4 novembre 2004 numero 21095;
  • sentenza di cassazione civile a sezioni unite del 2 dicembre 2010 numero 24418;
  • sentenza di cassazione civile numero 9127/2015 del 6 maggio 2015.

Anatocismo e saldo zero.

Come per l'usura il saldo zero ha poco a che vedere con la prassi dell'anatocismo.

Per saldo zero si intende il seguente fenomeno.

Quando la banca intima il pagamento di un saldo di conto corrente, deve provare tutti i movimenti che hanno generato il saldo finale di conto. Non è sufficiente, quindi, la certificazione ai sensi dell'articolo 50 del TUB (Testo Unico Bancario) firmata dal dirigente, come indicato dalle Sentenze di Cassazione del 25 novembre 2010 numero 23974, del 26 gennaio 2011 numero 1842 e del 3 maggio 2011 numero 9695.

Per tale motivo, qualora la banca non depositi tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto, si può partire dalla ricostruzione contabile azzerando il primo saldo di conto corrente prodotto. Con il tempo le banche hanno imparato la lezione pertanto, quando il conto risulta molto vecchio, depositano il primo estratto conto con saldo positivo annullando così l'onere della prova a loro carico. In tal caso basterebbe produrre, nell'ultima fase utile per la produzione documentale, un estratto conto con il saldo precedente a quello depositato dalla Banca, con saldo negativo per il correntista.

Relazione con i versamenti solutori.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha espresso, con la sentenza numero 24418/2010, il seguente principio di diritto: “se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto ha pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.

Pertanto verrà prescritta la ripetizione di indebito dell'anatocismo qualora ci sia un versamento solutorio che “copra” l'interesse trimestrale pagato dal correntista.

In realtà, secondo la giurisprudenza, (si veda anche la Cassazione numero 4518 del 26 febbraio 2014) è la banca che deve eccepire la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'anatocismo e pertanto dovrà produrre una perizia di parte nel termine della costituzione e risposta che indichi le rimesse solutorie.

La sentenza numero 4518 del 26 febbraio 2014 afferma che: “I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate. Nella specie non è stata mai né dedotta né allegata tale diversa destinazione dei versamenti in deroga all'ordinaria utilizzazione dello strumento contrattuale”.

Fare una perizia che indichi tutte le rimesse solutorie sul conto corrente è molto costoso e richiede tempi lunghi di lavorazione, pertanto le banche non fanno in tempo a depositarla nel tempo utile, viste anche le lungaggini burocratiche cui sono sottoposte.

L'onere della prova.

Qualora il correntista voglia recuperare le somme a titolo di anatocismo, deve provare tutta una serie di aspetti. Le ultime disposizioni sono stringenti, soprattutto per alcuni tribunali come quello di Milano. A tal proposito si deve:

  • effettuare una perizia bancaria che provi l'importo sottratto al correntista a titolo di anatocismo;
  • allegare alla citazione tutti gli estratti conto comprensivi di scalare del rapporto di conto corrente oggetto di causa;
  • allegare il contratto di conto corrente che provi la differente periodicità di capitalizzazione degli interessi o in ogni caso richiederlo alla Banca ai sensi del TUB (Testo Unico Bancario).
Qualora invece sia la Banca a effettuare una azione giudiziale per recuperare il saldo di conto corrente, essa avrà l'onere di provare il saldaconto finale con la produzione di tutti gli estratti conto dall'apertura del rapporto alla chiusura dello stesso per giroconto a sofferenza.

La perizia bancaria.

Come indicato, per recuperare le somme a titolo di anatocismo e altri indebiti bancari, è fondamentale una perizia di parte che quantifichi detti importi. La perizia andrà pertanto a ricalcolare il saldo bancario di conto corrente detratto dagli indebiti applicati.

Lo studio Giansalvo è stato uno dei primissimi studi ad effettuare tali perizie e vanta la redazione dal 2003 ad oggi di circa 18.000 elaborati peritali.

Anatocismo sui mutui, relazioni con l'ammortamento alla francese.

Su questo aspetto si è fatta e si continua a fare molta confusione. La quasi totalità dei piani di ammortamento alla francese sono generati in capitalizzazione composta degli interessi. Si può dimostrare matematicamente che la rata indicata nel contratto di mutuo è derivata in capitalizzazione composta e si può certamente dimostrare che la rata in capitalizzazione semplice è molto più bassa di quella in capitalizzazione composta.

In matematica finanziaria il concetto di capitalizzazione composta è assimilabile in tutto e per tutto a quello di anatocismo. Nel diritto vi sono alcune differenze.

Alcune sentenze iniziano ad indicare che sui piani di ammortamento alla francese vi sia l'anatocismo, vale a dire la produzione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.

In merito all'anatocismo deli interessi moratori sui mutui è intervenuta la Cassazione Civile numero 11400 del 22 maggio 2014 che ha fatto luce sulla disciplina applicabile in materia, con particolare riferimento al tema, da sempre dibattuto, della legittimità (o meno) degli interessi moratori liquidati anche sugli eventuali interessi corrispettivi scaduti ma non corrisposti dal mutuatario.

Alla luce del panorama normativo tracciato dalla Suprema Corte, è possibile operare la seguente schematizzazione:

  • per i mutui bancari ordinari la liquidazione degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi scaduti è ammessa per i mutui stipulati a decorrere dal 22 aprile 2000;
  • per i mutui fondiari la liquidazione degli interessi di mora sugli interessi corrispettivi scaduti è ammessa per i mutui stipulati sino al 1° gennaio 1994 ovvero a decorrere dal 22 aprile 2000.
Il presente articolo costituisce una libera interpretazione dell’Autore basata sulla propria esperienza professionale della materia.
Esso non può intendersi quale parere legale. Per qualsiasi approfondimento si invita a rivolgersi ad un legale esperto in diritto bancario per gli approfondimenti del caso.
L'articolo deve essere letto con riferimento alla sua data di redazione in quanto la materia è soggetta a continue e difformi interpretazioni giurisprudenziali.

 

Questo articolo è stato scritto per un pubblico professionale. Di seguito è possibile trovare altri articoli che trattano lo stesso argomento.

Anatocismo, usura e perizie bancarie: dal 2000 ad oggi
Fate attenzione a chi vi promette facili soluzioni. Fare causa ad una Banca è possibile, ma è necessaria estrema cautela e precisione
 

Commenti

Buona sera, siete sicuri di quest' affermazione: "che prevede una rata costante con quota capitale crescente e quota interesse decrescente" ? La matematica non mente, quindi se con una formula si può calcolare la rata, con un altra il debito residuo, perchè la banca deve sviluppare tutto il piano di ammortamento per calcolare la quota capitale di una singola rata?? Inoltre sia la formula "RATA" che la formula "DEBITO RESIDUO" si basano sull'interesse composto, com'è possibile che nessuno in ITALIA abbia messo in dubbio il piano di ammortamento di un mutuo alla francese dichiarato dalle banche?? Credo che per trovare la soluzione dovete dimenticare quello che dicono le banche e limitarvi a ragionare con i numeri!!!! Se i piani che prevedono rate infrannuali hanno un TAN diverso dal TEG deve esserci un motivo matematico!!!!!! Il problema non è nella formula del TIR, ma nel piano di ammortamento della banca!!!!!! Provate a ragionare come fece Giovanni Keplero!!!!!

Gentile utente, quanto indicato e’ quanto stabilito dalla casistica analizzata. Conosciamo bene la matematica finanziaria ma prima della matematica viene il diritto, per cui la chiave e’ il mancato della normativa vigente. Matematicamente non ci sono dubbi, quanto da lei affermato e’ corretto, ma non sempre le cose combaciano con le interpretazioni giuridiche

Forse sarebbe più giusto dire che chi si occupa del diritto spesso non comprende la matematica!!! Il 1283 c.c. e il 1284 c.c. sono chiari, ma a scanso di equivoci nel 1992 fu emanata la legge 154, quindi se pattuisco un Tasso d'interesse annuo di X% devo pagare X% e non X,x% Il problema è che se sei un mostro in matematica puoi sfruttare delle "proprieta" per raggirare chi si occupa di diritto!! E' vero che 2X2=2+2=2^2 ma anche X elevato a 1 è uguale a X moltiplicato 1, quindi potrei dire che gli interessi passivi di un finanziamento sono calcolati con la formula dell' interesse semplice, tanto o faccio Cx1 o faccio C^1 ottengo lo stesso risultato!!!! Però stranamente il TAN con corrisponde con il TEG o con il TAE. Se volessi fare Cx3 o Cx4 calcolando gli interessi semplici sul debito residuo e sulle quote capitale non rimborsate, Il TEG corrisponderebbe al TAN? il debito residuo del piano di ammortamento rimarrebbe invariato?? La risposta è ovviamente NO, quindi il piano di ammortamento classico è probabilmente sbagliato e le rate non sono composte di capitale ed interessi nella proporzione che ci vogliono far credere.

Quello che dice è corretto. Ma il fenomeno che si genera non è anatocismo come molti sostengono ma indeterminatezza del tasso che viene "punita" con il ricalcolo a tassi sostitutivi dell'intero rapporto. Purtroppo sono molto poche le sentenze in questo senso (meno della decina).

Proviamo a vedere la vicenda da un'alto punto di vista: Se vado in banca e decido di investire 100.000 euro per un anno in un fondo che mi rende 7% annuo il rendimento effettivo cambierà in base al periodo di maturazione degli interessi e in base al regime d'interesse utilizzato. Supponiamo che la maturazione degli interessi fosse mensile, con il regime semplice incasserei 7.000,00 euro d'interessi e quindi il TAN e il TEG rimangono uguali, se invece operiamo con l'interesse composto incasserei 7.229,00 euro quindi il TAN e il TEG differiscono. Con l'interesse composto ho un vantaggio economico di € 229,00, quindi in questo caso posso facilmente dimostrare che se il TEG è superiore al TAN, la banca mi paga degli interessi maggiori!!!! Quindi se in un mutuo o in un finanziamento il TAN è inferiore al TEG il mutuatario PAGA degli interessi superiori a quelli pattuiti, il problema è la dimostrazione di questa capitalizzazione composta in modo chiaro e comprensibile a tutti. L'interesse composto si calcola facendo (C x I x T)+C= M poi faccio (M x I x T)+M= M1 e così vià.. Anche il piano di ammortamento alla francese usa questo sistema ma viene nascosto da un piano di "ammortamento" sbagliato. Per il momento devo fermarmi, ma provate ad immaginare un piano di ammortamento che si sviluppa in modo geometrico e non solo verticale

Vorrei verificare il mio conto corrente personale e della società della quale sono amministratore per probabile anatocismo bancario

ci può contattare in privato, attraverso il modulo richiesta informazioni https://www.studiogiansalvo.it/richiesta-informazioni oppure al numero di telefono 0872724312 in orario di ufficio per avere un preventivo di spesa per l'analisi dei suoi conti correnti.

Aggiungi un commento

Ho letto e accetto l'Informativa Privacy e Cookie.
Autorizzo l’iscrizione alla newsletter dello Studio Giansalvo relativa all’invio di aggiornamenti sul contenzioso bancario e all’invio di email con finalità di marketing non di terze parti.
CONTATTA LO STUDIO AI NUMERI 0872 724312 OPPURE ALL'INDIRIZZO roberto@studiogiansalvo.it PER AVERE INFORMAZIONI
RICEVIAMO IN DIVERSE SEDI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE: LANCIANO (CH), TRIESTE E BERGAMO.