Le conseguenze della mancata indicazione di alcune voci di costo nel calcolo del TAEG/ISC.

Che cosa è il TAEG?

Il TAEG(Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (indicatore sintetico di costo) è un parametro che è stato introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE e, in Italia, è disciplinato dalla Delibera del CIRC (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) numero 10688 del 4 marzo 2003, articolo 9 comma 2.
Esso è il più corretto indicatore di quanto costi un mutuo, perché determina in termini percentuali gli esborsi che dovrà sostenere la parte finanziata sia in quanto ad interessi che a spese previste nel corso del rapporto bancario, e che comprendono gli importi che dovranno essere pagati all'atto di erogazione della somma prestata (istruttoria, perizia, commissioni di intermediazione), e quelli che dovranno essere pagati periodicamente (incasso canoni, premio di assicurazione mensile).

In tal senso, il TAEG è un parametro determinante quando si devono confrontare le "offerte" dei vari istituti di credito. Il TAEG più basso è quello che, almeno apparentemente, (a parità di somma finanziata e di durata del finanziamento) vi farà risparmiare più soldi.

Il TAEG indica tutti i costi sostenuti?

Sì, quasi sempre è così. Diciamo "quasi" perché capita spesso che nel TAEG non siano comprese alcune voci di costo che noi chiamiamo "occulte". Non perché lo siano davvero, ma perché spesso sono previste nel contratto, ma non quantificate, eppure diventano determinanti per ottenere il prestito.

Pensiamo alle polizze assicurative: si tratta di una spesa che nella gran parte dei casi viene chiesto di sostenere contestualmente alla stipula di un contratto di finanziamento, come "conditio sine qua non" per ottenerlo, ma non sempre il TAEG indicato include anche questi oneri.

Numerose sono le sentenze della giurisprudenza di merito e arbitrale (ABF – Arbitro Bancario Finanziario) che hanno sanzionato alcuni istituti di credito per non avere rispettato i requisiti minimi sulla trasparenza, omettendo di includere le spese assicurative nel calcolo del TAEG/ISC.

In conclusione, la scorretta indicazione del TAEG comporta la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con la conseguenza che il rapporto bancario dovrà essere ricalcolato ai tassi “sostitutivi” BOT (ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico Bancario) e l'utente bancario potrà recuperare gli interessi versati in eccedenza rispetto a detti ricalcoli.

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